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Diritto di asilo
Approfondimenti normativi Convenzione di Ginevra

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Tra le norme contenute nella Convenzione di Ginevra sono particolarmente rilevanti quelle che vietano di sanzionare l'ingresso o il soggiorno irregolare dei rifugiati (art. 31), che impediscono la loro espulsione se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e che, in ogni caso, garantiscono il pieno esercizio del diritto alla difesa (art.32).

Centrale all'interno della Convenzione e dell'intero sistema di protezione dei rifugiati è il principio di non refoulment (art. 33), in base al quale il rifugiato non può essere respinto o espulso verso "le frontiere dei luoghi ove la sua vita e la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche".

La Convenzione prevede, inoltre, che ogni Stato regoli in maniera autonoma lo status personale del rifugiato (art.2 e 3 Protocollo di New York), concedendogli il trattamento più favorevole per il godimento dei diritti civili, economici e sociali, nonchè il medesimo trattamento accordato ai propri cittadini in materia di istruzione e di assistenza pubblica (artt. 21 e seguenti Convenzione di Ginevra).

Fino al 1967 la Convenzione prevedeva due grandi limitazioni: la prima, di carattere temporale, limitava la protezione a quegli individui che avevano subito persecuzioni per fatti antecedenti al 1 gennaio 1951. La seconda, di natura geografica, restringeva il campo di applicazione ai rifugiati europei.

Entrambe le limitazioni sono decadute nel 1967 a seguito dell'approvazione del Protocollo aggiuntivo di New York; in Italia entrambi gli atti sono stati applicati in maniera parziale fino al 1990. Infatti fino all'emanazione della L.39/90 il nostro paese ha continuato a mantenere una limitazione geografica in base alla quale potevano godere del riconoscimento dello status di rifugiati solamente i cittadini stranieri provenienti dal cosiddetto blocco sovietico.

Altra limitazione introdotta dalla Convenzione e ancora oggi applicata in Italia è quella relativa all'art.1d della Convenzione che recita " la presente Convenzione non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o di assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diverse dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Qualora questa protezione o questa assistenza, per un qualunque motivo dovesse venire a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata in conformità con le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto di usufruire del regime previsto dalla presente Convenzione"
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Nel contesto attuale continuano, quindi, ad essere esclusi dai benefici della Convenzione quei palestinesi, rifugiati a seguito dei conflitti arabo-israeliani del 1948 e del 1967, che dovrebbero ricevere protezione o assistenza dal parte dell'UNRWA ( United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East).

In questa categoria rientrano sia coloro che erano "profughi" al tempo delle ostilità, sia i loro eredi-discendenti.

E' ovvio peraltro, che possano esistere soggetti che pur appartenendo a questa categoria possano invocare comunque a livello personale il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

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