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Diritto di asilo
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La convocazione per l'audizione presso la Commissione territoriale è comunicata all'interessato tramite la Questura territorialmente competente.
Se non è stato possibile eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente nel luogo di domicilio eletto e nell'ultima dimora, la Commissione dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo è scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile.
L'audizione può essere rinviata qualora le condizioni di salute dei richiedenti asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi.
La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di asilo.
La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo.
Dell'audizione viene redatto un verbale e ne viene consegnata una copia al richiedente asilo assieme a una copia di tutta la documentazione da lui prodotta.
Il richiedente può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario, la Commissione nomina un interprete.
La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti asilo, nonchè le condizioni dei soggetti portatori di esigenze particolari ( minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza o persone che sono state soggette a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale). Il richiedente asilo ha facoltà di farsi assistere da un avvocato.
L'audizione di minori richiedenti asilo non accompagnati, viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potestà sul minore. In ogni caso l'audizione di un minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e può essere esclusa nel caso in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.
Il richiedente asilo può inviare alla Commissione Territoriale ed alla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.