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Diritto di asilo

ATTENZIONE: Questo sito è aggiornato al 24 maggio 2007. E' online la nuova versione

Autorizzazione a permanere sul territorio italiano
(art. 1-ter L.39/90 3 succ. modificazioni - art. 17 D.P.R.303/04)

Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al Tribunale, può chiedere al Prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. In tal caso il richiedente è trattenuto nel centro di permanenza temporanea.

La richiesta deve essere presentata per scritto e adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumità o la libertà personale, (successivi alla decisione della Commissione Territoriale) ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza sul territorio dello Stato.

L'autorizzazione è concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il Prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo di attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dal richiedente asilo, per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento.

La decisione del Prefetto è adottata entro 5 giorni dalla presentazione, in forma scritta e motivata; in caso di accoglimento nel provvedimento viene definita anche la modalitò di permanenza sul territorio, disponendo anche il trattenimento del richiedente asilo in un centro di identificazione o di accoglienza e assistenza.

In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il Questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a 60 giorni, rinnovabile se il Prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione.

 

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