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Diritto di asilo Convenzione
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Nella Convenzione dovrà essere previsto:
- l'individuazione del direttore del centro ( assistenti sociali o psicologi con esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale);
- il numero del personale necessario alle gestione del centro in via ordinaria, forniti di capacità adeguate alle caratteristiche ed alle esigenze dei richiedenti asilo, nonchè alle necessità specifiche dei minori e delle donne;
- un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;
- un servizio di interpretariato per almeno 4 ore giornaliere per le esigenze connesse al procedimento ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;
- un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
- la modalità per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, al Ministero dell'Interno ed alla Commissione territoriale;
- l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che essi abbiano lasciato il centro;
- le attività ed i servizi per garantire il rispetto della dignità ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.
La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo è tenuta a disporre i necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell'Interno, alla Regione, alla Provincia ed al Comune competenti per territorio, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività effettuata nel centro l'anno precedente.
