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Diritto di asilo
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Le decisioni che possono essere adottate dalla Commissione Territoriale sono le seguenti:
Qualora al richiedente asilo non sia riconosciuto lo status di rifugiato e non sia possibile concedere un permesso di soggiorno ad altro titolo, il Questore provvede ai sensi dell'art.13 comma 4 T.U.nei confronti del cittadino straniero trattenuto nel centro di identificazione o nel centro di permanenza temporanea, emettendo un'espulsione con accompagnamento alla frontiera.
Se invece, il richiedente asilo aveva ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo, il Questore procede ai sensi dell'art.13.comma 5 del T.U, con una intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni.
Il Questore può procedere all'accompagnamento immediato alla frontiera nel caso che il Prefetto rilevi il concreto pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
Contro il decreto di espulsione può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche italiane del paese di destinazione che ne cureranno l'inoltro all'Autorità Giudiziaria competente.