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DIRITTI CIVILI |
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La persona che ha ottenuto lo status di rifugiato ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune dove ha fissato il proprio domicilio.L'iscrizione anagrafica è fondamentale per poter ottenere una serie di documenti e di servizi pubblici quali ad esempio, la carta di identità, la patente di guida, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ; anche la richiesta di cittadinanza italiana presuppone di aver maturato cinque anni di residenza legale (solo per il rifugiato riconosciuto); inoltre, tutti i servizi socio-assistenziali erogati dai Comuni hanno come requisito fondamentale la residenza nel Comune stesso.
Il rifugiato ha diritto inoltre, nel caso in cui viva in strutture e/o centri di accoglienza che non permettono di acquisire la residenza presso di loro, di richiedere la residenza presso la Casa Comunale; in questo caso si tratta solo di una residenza legale ma ugualmente valida per ottenere i servizi sopra indicati.
Il rifugiato riconosciuto regolarmente residente è equiparato al cittadino italiano e può quindi autocertificare tutti quei fatti, stati e qualità (vedere T.U.445/00) che possono essere convalidati da soggetti pubblici e privati italiani.
Il rifugiato riconosciuto può ottenere la conversione della patente nazionale se la patente è rilasciata da uno dei Paesi riconosciuti dal Ministero dei Trasporti.
Il rifugiato ha comunque diritto al rilascio della patente italiana se in possesso dei requisiti previsti anche per i cittadini italiani.
Il rifugiato riconosciuto che vuole contrarre matrimonio in Italia deve richiedere il nulla-osta previsto dalle norme all'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite) sulla base di un "Atto di notorietà sostitutivo dell'atto di nascita, per uso matrimonio" redatto presso il Tribunale del luogo di residenza.
E' garantito il diritto al ricongiungimento familiare (art. 29 T.U.) con modalità diverse da gli altri stranieri; il rifugiato infatti, per ottenere il ricongiungimento familiare deve essere in possesso della residenza anagrafica, dei documenti che attestato lo status riconosciuto e dei documenti che attestano il legame parentale con le persone con cui intendono ricongiungersi.
Il rifugiato riconosciuto ed i suoi familiari residenti in Italia hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani rispetto all'accesso all'istruzione pubblica.
I rifugiati riconosciuti che vogliono ottenere l'equipollenza, in Italia,dei titoli di studio conseguiti all'estero fino al corrispondente diploma di scuola media superiore in Italia, devono rivolgersi al Servizio Sociale Internazionale di Roma. Se non sono in possesso dei diplomi o degli attestati originali del loro Paese la situazione individuale verrà esaminata caso per caso dagli operatori del Servizio Sociale Internazionale in quanto dove operano i loro corrispondenti è possibile reperire i documenti originali d'ufficio senza il coinvolgimento diretto del rifugiato.
Il rifugiato riconosciuto è equiparato ai cittadini italiani circa il trattamento come studenti: borse di studio, esenzione tasse universitarie ecc.)
Rivolgersi :
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze, Via Gramsci 36, Firenze
tel.05522611, fax 055 2261258 e-mail: mbox@dsu.fi.it
Referente dott. Enrico Andreini e-mail : e.andreini@dsu.fi.it
Il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero viene valutato dalle singole Università, per quella di Firenze rivolgersi a Università di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 0552757229 per fissare un appuntamento o inviare una e-mail a : ustr@adm.unifi.it
Il rifugiato riconosciuto ha diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale da richiedere alla Azienda Sanitaria del luogo in cui vive; trattandosi di iscrizione obbligatoria il diritto alle prestazioni non è condizionato all'avvenuta iscrizione del soggetto negli elenchi del Servizio Sanitario Nazionale tenuti dalle varie Aziende Sanitarie. Conseguentemente, i soggetti avranno diritto di ricevere le prestazioni richieste anche se al momento della richiesta sono sprovvisti del documento di iscrizione, purchè possano esibirlo successivamente anche se rilasciato in epoca posteriore a quella di fruizione della prestazione.
Si ricorda che al momento dell'iscrizione oltre alla scelta del medico per gli adulti, se nel nucleo familiare sono presenti dei minori sotto i 14 anni deve essere operata anche la scelta del pediatra di base.
Servizio di assistenza sociale territoriale
Per difficoltà socio.economiche, familiari, alloggiative, lavorative, e per problemi di anziani, disabili o minori è possibile rivolgersi ad un Centro di assistenza sociale territoriale. Per accedere al servizio occorre la residenza anagrafica.
Assistenza pubblica e assicurazioni sociali
Il rifugiato riconosciuto ha diritto, a parità di quanto previsto per i cittadini italiani, se regolarmente residente in Italia, alle seguenti prestazioni:
Assegno sociale: è una prestazione pensionistica che viene riconosciuta in presenza di precisi requisiti anagrafici e reddituali. La sua particolarità è quella di essere una prestazione "non esportabile". Pertanto, qualora il titolare, trasferisca la sua residenza definitivamente all'estero, la prestazione non viene più erogata.
Il diritto all'assegno sociale sorge quando si verificano le seguenti condizioni:Invalidità civile: La domanda deve essere inoltrata alla A.S.L. di residenza; una apposita Commissione valuterà la natura e la gravità della minorazione e la complessiva capacità residua di autonomia. Il 46% di invalidità civile riconosciuta da diritto all'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento lavorativo, se la persona ha un'età compresa fra i 18 ed i 55 anni.
Il 75% di invalidità dà diritto all'assegno di invalidità, il cui importo varia annualmente ed alla parziale esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie.
Il 100% dà diritto all'assegno di invalidità, all'esenzione totale dal tiket ed a prestazioni e ausili sanitari ad hoc, a tessere di trasporto gratuite ed a prestazioni degli Enti Locali eventualmente erogate sulla base delle normative regionali. In caso venga riconosciuta "l'impossibilità a compiere i normali atti della vita quotidiana" è inoltre, riconosciuta l'indennità di accompagnamento.
Assegno di maternità: Secondo recenti direttive impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (lettera del 10 giugno 2005 prot. DGTF/227/Fam.), i Comuni , valutando caso per caso, possono erogare l'assegno di maternità, ex art.66 della legge 448/98 alle madri in possesso dello status di rifugiata, senza richiedere il possesso della carta di soggiorno come previsto invece dall'art. 10 della L. 452/2000 per gli altri cittadini extracomunitari.
Certificazione ISEE: è una autocertificazione per verificare il diritto di accesso alle prestazioni assistenziali.
Tutte le amministrazioni per fornire servizi possono chiedere agli utenti la certificazione ISEE per assicurarsi che coloro che chiedono agevolazioni o sgravi versino effettivamente in una situazione di bisogno. A tal fine viene considerata la situazione economica di tutto il nucleo familiare avendo come riferimento lo stato di famiglia anagrafico. A tal fine si considera il reddito conseguito da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno precedente la domanda e il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le prestazioni collegate all'ISEE sono:
La certificazione ISEE ha la validità di un anno dalla data di sottoscrizione, a meno che non si verifichino delle variazioni (ad esempio la nascita di un figlio).
Per la dichiarazione ISEE, come per ogni altra forma di assistenza fiscale ci si può rivolgere ai CAF dei sindacati o dei patronati.
Il rifugiato riconosciuto può chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale continuativa.
La domanda va inoltrata alla Prefettura del luogo di residenza, che successivamente, la indirizza al Ministero dell'Interno.
La legge non richiede espressamente l'autosufficienza economica, ma essa è necessaria in base al costante indirizzo interpretativo e giurisprudenziale del Consiglio di Stato. Il reddito annuo minimo richiesto viene stabilito annualmente dalla Legge Finanziaria.
I figli dei rifugiati riconosciuti se nati in Italia, diventano cittadini italiani se, fra i 18 e i 19 anni, dichiarano di voler acquistare la cittadinanza e dimostrano di aver risieduto continuativamente in Italia. In questo caso la domanda di cittadinanza và presentata al Comune di residenza.
Cosa fare quando non si possono reperire documenti dal proprio paese di origine.
L'art. 25 della Convenzione di Ginevra prevede testualmente che i rifugiati riconosciuti sono esentati da qualsiasi tipo di assistenza amministrativa da parte delle autorità del loro Paese. Quindi, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra, gli stranieri riconosciuti rifugiati non hanno nessun obbligo nè onere di munirsi di certificati, documenti e attestazioni provenienti dal paese di provenienza perchè non sono in condizioni di poterli acquisire.
La Convenzione allo stesso articolo prevede che non ci debbano essere ostacoli nell'esercizio dei diritti riconosciuti ai cittadini derivanti dalla mancanza di ceritificati, documenti o più in generale dalla mancanza di assistenza amministrativa da parte del Paese di origine; ne discende che nel caso di rifugiati i certificati dei Paese di origine non servono; le certificazioni potranno essere richieste alle autorità dello Stato in cui il rifugiato risiede o ad una autorità internazionale.