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Diritto di asilo
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L'ufficio di polizia di frontiera riceve il richiedente asilo, prende nota delle generalità fornite dallo stesso, lo invita a eleggere domicilio e lo autorizza a recarsi presso la Questura competente per territorio (cioè quella del luogo di domicilio). Trasmette alla stessa Questura, anche per via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Se, nel luogo di ingresso sul territorio italiano, non c'è un ufficio di polizia di frontiera è competente la Questura territorialmente competente per il luogo di ingresso.; se lo straniero elegge domicilio nella stessa provincia, la stessa Questura provvederà anche alla formalizzazione della domanda.
Se la domanda di asilo è presentata invece presso un'altra Questura, coincidente con il luogo di elezione di domicilio(vedi art. 7 del T.U.L 286/98), sarà quest'ultima Questura ad attivare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art.3 comma 1 del Regolamento della Comunità Europea 343/03 (Dublino II). Tale disposizione, infatti, prevede l'obbligo per gli Stati membri di esaminare la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio.