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Indice diritti

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I DIRITTI DEL RIFUGIATO RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA

Diritti fondamentali

Diritti civili

Perdita dei diritti

DIRITTI DEI SOGGETTI CON PROTEZIONE TEMPORANEA

La protezione temporanea è regolata dall'Art.20 del Testo Unico 286/98 e successive modificazioni e dalla Direttiva Europea n. 55 del luglio 2001.
E' una procedura di carattere eccezionale che garantisce, in caso di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di "sfollati" provenienti da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, che non possono rientrare nel Paese d'origine a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità,una tutela immediata e temporanea.
In questo caso occorre in via preliminare l'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; sulla base del decreto ai soggetti interessati, definiti convenzionalmente "sfollati", viene rilasciato un permesso di soggiorno per "motivi umanitari" rinnovabile fino a che continua l'esigenza di protezione umanitaria individuata dal decreto.
Alla protezione temporanea sono legati una serie di diritti:

DIRITTI DEI SOGGETTI CON PROTEZIONE UMANITARIA

La protezione umanitaria ed il relativo permesso di soggiorno viene concessa sulla base della raccomandazione espressa dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, nella decisione motivata che rifiuta il riconoscimento dello status ma, appunto, raccomanda alle Questure, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Gli articoli del T.U.286/98 e successive modificazioni che fanno riferimento a questa fattispecie sono gli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1; gli articoli del Regolamento di attuazione che si riferiscono ai motivi umanitari sono invece i seguenti:
art.11 comma c-ter "(Il permesso di soggiorno è rilasciato .........) per motivi umanitari, nei casi di cui agli art.5, comma 6 e 19, comma 1, del Testo Unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale".
Anche a questa tipologia di figura giuridica corrispondono una serie di diritti esercitabili dai soggetti:

 

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