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Perdita dei diritti

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CESSAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO

L'art. 1c della Convenzione di Ginevra individua i casi in cui cessa l'applicazione della Convenzione ai soggetti che hanno avuto in precedenza, il riconoscimento dello status di rifugiato:

  1. quando il soggetto abbia goduto nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
  2. quando, avendo perduto la sua cittadinanza la riacquista volontariamente;
  3. quando acquisisce una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza;
  4. quando il soggetto sia tornato a stabilirsi volontariamente nel Paese che aveva lasciato o fuori dal quale viveva per timore di essere perseguitato;
  5. quando, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stato riconosciuto come rifugiato, non può più continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
  6. se, trattandosi di persona senza cittadinanza, sono venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di ritornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale.

Alle clausole di cessazione 5 e 6 è aggiunto un secondo comma che introduce un'eccezione all'ipotesi di cessazione, prevedendo il caso particolare di un soggetto che nel passato ha subito persecuzioni gravissime e che, per questo motivo, non cessa di essere considerato rifugiato anche quando sopravvenga un mutamento radicale di circostanze nel Paese d'origine.

REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO

La Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 29 aprile 2004 recante "Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta", prevede il rifiuto del rinnovo dello Status di Rifugiato, quando si verificano i presupposti previsti dall'Art.14.

 

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