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DIRITTI DEI SOGGETTI CON PROTEZIONE TEMPORANEA |
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Di durata annuale, rinnovabile finchè permane l'esigenza di protezione. Alla fine del periodo di protezione temporanea si applicano le norme vigenti in materia di stranieri (art.20); nei casi precedenti che si sono verificati (crisi dei Balcani, Albania, e Kosovo), in genere è stata ammessa la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro, a coloro che avevano i requisiti previsti dalla Legge per ottenere tale permesso di soggiorno e inoltre, sono previsti programmi di "rimpatrio assistito" nei Paesi di origine.
Chi è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato sulla base della protezione temporanea ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, che può quindi, rilasciare la carta di identità. Se i soggetti ritengono pericoloso per sè stessi chiedere l'intervento delle proprie rappresentanze diplomatiche per il rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali, possono chiedere alle Questure il rilascio del Titolo di Viaggio, documento equipollente al passaporto.
Si precisa che molti documenti italiani, certificati, patente di guida ecc. sono legati al requisito dell'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
E' consentito alle persone che godono della protezione temporanea, per il periodo della durata di quest'ultima, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 12 D.E. 55/01).
Diritto allo studio ed alla formazione professionale
E' garantito l'accesso al sistema scolastico pubblico per i minori di anni 18 (art. 14); è consentita la formazione professionale, la formazione degli adulti e gli stage lavorativi (art.12).
E' garantita l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base della residenza anagrafica .
Gli interventi di natura previdenziale (assegni familiari,assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, indennità di disoccupazione) sono legati all'aver instaurato un regolare rapporto di lavoro; gli interventi di assistenza sociale sono legati al possesso della residenza anagrafica ed erogati dal Servizio Sociale del Comune di residenza, sulla base di specifici regolamenti. Alcuni benefici presuppongono però l'ottenimento della carta di soggiorno e non del semplice permesso di soggiorno.
E' garantito il diritto al ricongiungimento familiare (art. 15) secondo le modalità ed i requisiti previsti per tutti gli altri stranieri. A differenza dei rifugiati riconosciuti quindi, sono necessari i requisiti del reddito e dell'alloggio idonei.
E' garantito in ogni momento a chi gode della protezione temporanea. il diritto a presentare domanda di asilo.
In questo caso la cittadinanza italiana può essere concessa dopo 10 anni di permesso di soggiorno e di residenza legale.