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DIRITTI DEI SOGGGETTI CON PROTEZIONE UMANITARIA

ATTENZIONE: Questo sito è aggiornato al 24 maggio 2007. E' online la nuova versione

Permesso di soggiorno

Di durata annuale, rinnovabile. Con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione sull'asilo, D.P.R. n.303/04, la Commissione Nazionale per il diritto d'asilo è competente alla revoca o cessazione degli status concessi; il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari è sottoposto alla verifica da parte della Commissione Nazionale.

Diritto ai documenti

Chi è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, che può quindi, rilasciare la carta di identità. Se i soggetti ritengono pericoloso per sè stessi chiedere l'intervento delle proprie rappresentanze diplomatiche per il rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali, possono chiedere alle Questure il rilascio del Titolo di Viaggio, documento equipollente al passaporto.
Si precisa che molti documenti italiani, certificati, patente di guida ecc. sono legati al requisito dell'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.

Diritto al Lavoro

E' consentito alle persone che hanno il permesso di soggiorno per motivi umanitari, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 13 comma 1 lettera c D.P.R. 334/04).

Diritto allo studio ed alla formazione professionale

E' garantito l'accesso al sistema scolastico pubblico per i minori di anno 18; è consentita la formazione professionale, la formazione degli adulti e gli stage lavorativi.

Diritto alla salute

E' garantita l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base della residenza anagrafica.

Diritto all'assistenza

Gli interventi di natura previdenziale (assegni familiari, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, indennità di disoccupazione ecc.) sono legati all'aver instaurato un regolare rapporto di lavoro; gli interventi di assistenza sociale sono legati al possesso della residenza anagrafica ed erogati dal Servizio Sociale del Comune di residenza, sulla base di propri regolamenti. Alcuni benefici presuppongono però l'ottenimento della carta di soggiorno e non del semplice permesso di soggiorno.

Ricongiugimento familiare

E' garantito il diritto al ricongiungimento familiare secondo le modalità ed i requisiti previsti per tutti gli altri immigrati. A differenza dei rifugiati riconosciuti quindi, deve essere garantito il requisito del reddito e dell'alloggio idoneo.

Cittadinanza italiana

In questo caso la cittadinanza italiana può essere concessa dopo 10 anni di permesso di soggiorno e di residenza legale.

 

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