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DIRITTI DEI SOGGGETTI CON PROTEZIONE UMANITARIA |
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Di durata annuale, rinnovabile. Con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione sull'asilo, D.P.R. n.303/04, la Commissione Nazionale per il diritto d'asilo è competente alla revoca o cessazione degli status concessi; il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari è sottoposto alla verifica da parte della Commissione Nazionale.
Chi è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, che può quindi, rilasciare la carta di identità. Se i soggetti ritengono pericoloso per sè stessi chiedere l'intervento delle proprie rappresentanze diplomatiche per il rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali, possono chiedere alle Questure il rilascio del Titolo di Viaggio, documento equipollente al passaporto.
Si precisa che molti documenti italiani, certificati, patente di guida ecc. sono legati al requisito dell'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
E' consentito alle persone che hanno il permesso di soggiorno per motivi umanitari, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 13 comma 1 lettera c D.P.R. 334/04).
Diritto allo studio ed alla formazione professionale
E' garantito l'accesso al sistema scolastico pubblico per i minori di anno 18; è consentita la formazione professionale, la formazione degli adulti e gli stage lavorativi.
E' garantita l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base della residenza anagrafica.
Gli interventi di natura previdenziale (assegni familiari, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, indennità di disoccupazione ecc.) sono legati all'aver instaurato un regolare rapporto di lavoro; gli interventi di assistenza sociale sono legati al possesso della residenza anagrafica ed erogati dal Servizio Sociale del Comune di residenza, sulla base di propri regolamenti. Alcuni benefici presuppongono però l'ottenimento della carta di soggiorno e non del semplice permesso di soggiorno.
E' garantito il diritto al ricongiungimento familiare secondo le modalità ed i requisiti previsti per tutti gli altri immigrati. A differenza dei rifugiati riconosciuti quindi, deve essere garantito il requisito del reddito e dell'alloggio idoneo.
In questo caso la cittadinanza italiana può essere concessa dopo 10 anni di permesso di soggiorno e di residenza legale.