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Diritto di asilo
La Questura competente per territorio

ATTENZIONE: Questo sito è aggiornato al 24 maggio 2007. E' online la nuova versione

La Questura competente per territorio formalizza la domanda di asilo e conseguentemente individua la competente commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

  1. Verifica identità e nazionalità e procede all'identificazione del richiedente asilo;
  2. verifica elementi a fondamento della domanda;
  3. verifica le eventuali condizioni ostative all'ingresso (L.39/90);
  4. avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di asilo sulla base della Convenzione di Dublino (solo nel caso di procedura ordinaria; in caso di procedura semplificata è competente l'Italia e si attiva la "procedura Dublino" solo quando è possibile pervenire in tempi brevissimi all'individuazione di uno Stato membro, diverso dall'Italia, competente all'esame della richiesta);
  5. redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione Nazionale. Copia del verbale deve essere rilasciata all'interessato (modello C3);
  6. consegna, al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto dalla Commissione Nazionale, sui propri diritti e doveri, sui tempi e le modalità della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

Alle operazioni, prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente; nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile. Il trattenimento nei centri di identificazione, è disposto dal Questore con apposito provvedimento motivato, mentre il trattenimento nei centri di permanenza temporanea continua ad essere regolamentato dalle norme dell'art.14. T.U. sull'immigrazione n.286/98.

 

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