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Diritto di asilo - Riesame della decisione
(Art.1-ter L.39/90 e succ. modificazioni - Art.16 D.P.R. 303/04)
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ATTENZIONE: Questo sito è aggiornato al 24 maggio 2007. E' online la nuova versione
La nuova normativa ha introdotto un ulteriore novità, il riesame della domanda, in caso di esito negativo. Il riesame può essere richiesto solo dal richiedente asilo trattenuto in un centro di identificazione e per il quale è stata adottata la procedura semplificata.
In questo caso:
- Il richiedente asilo può entro 5 giorni dalla comunicazione della decisione presentare istanza di riesame alla stessa Commissione Territoriale, integrata con un componente della Commissione Nazionale;
la Commissione integrata procede al riesame, anche attraverso una nuova audizione entro 10 giorni e decide con provvedimento motivato comunicato all'interessato entro 48 ore;
- contestualmente, il richiedente asilo, può richiedere l'autorizzazione al Prefetto competente, a permanere sul territorio nazionale. In questo caso, il richiedente asilo, rimane nel centro di identificazione;
- la domanda di riesame deve fondarsi su elementi non adeguatamente valutati in prima istanza o su elementi sopravvenuti rispetto al momento della decisione della Commissione territoriale, determinanti ai fini della valutazione sul riconoscimento dello status di rifugiato.
