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Il diritto di asilo in Italia |
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La Costituzione Italiana all'art.10 comma 3 sancisce che "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".
Il vero e proprio diritto d'asilo è riconducibile a questo articolo costituzionale e presuppone che al richiedente sia impedito nel paese d'origine l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
A tutt'oggi non esiste ancora in Italia una legge nazionale organica sul diritto d'asilo, ma varie sentenze dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e della Corte di Cassazione hanno stabilito che il diritto d'asilo sancito dalla Costituzione si configura come un diritto soggettivo da riconoscere al cittadino straniero, anche in mancanza di leggi ordinarie che diano attuazione al principio costituzionale.
Pertanto, il cittadino straniero che voglia vedersi riconosciuto il diritto d'asilo in Italia, potrà avviare un'azione presso il Tribunale ordinario del luogo di domicilio.
Diverso è invece il riconoscimento dello status di rifugiato, che si basa sull'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951.
E' in questa Convenzione che viene data per la prima volta una definizione generale e internazionalmente riconosciuta di "rifugiato" e di tutti i diritti che sono conseguenti al riconoscimento di tale status.
Secondo l'art.1 della Convenzione di Ginevra sono quattro i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato:
La Convenzione di Ginevra contiene anche norme che mirano a garantire l'effettiva tutela del rifugiato sul territorio dello Stato a cui chiede protezione.
In attuazione degli articoli 31 e 32 della Legge 189/2002 nel dicembre 2004 è stato emanato il Regolamento di attuazione (D.P.R. 303/2004) che è entrato in vigore il 21 aprile 2005.
La nuova normativa introduce tre rilevanti novità in materia di asilo:
La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Per procedura di asilo si intende la sequenza di passaggi burocratici che inizia nel momento in cui il cittadino straniero presenta la domanda di asilo e si conclude con l'emanazione di un provvedimento definitivo in merito al riconoscimento o meno dello status di rifugiato.
Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte in una lingua a lui comprensibile,o se ciò non è possibile, in lingua inglese,francese,spagnola,o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
La nuova normativa ha introdotto un nuovo istituto, il trattenimento del richiedente asilo,in apposite strutture. Tale trattenimento può essere obbligatorio o facoltativo.
Al richiedente asilo, inviato nel centro, è rilasciato a cura della Questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione oppure nel centro di permanenza temporaneo.
Il provvedimento deve informare il richiedente asilo, della possibilità di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura nonchè della normativa prevista dal regolamento, in materia di visite e di permanenza nel centro.
L'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione, da parte del richiedente asilo, equivale alla rinuncia alla domanda di asilo.
L'allontanamento non autorizzato dal centro di permanenza temporanea, oltre a far decadere la richiesta di asilo, fa scattare le norme previste dall'art.14 del T.U. sull'immigrazione.
Nei casi in cui non sia disposto il trattenimento,la Questura competente per territorio, rilascerà al richiedente asilo, un permesso di soggiorno temporaneo, valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento presso la competente commissione territoriale.
La nuova normativa introduce la procedura semplificata per tutti i richiedenti asilo trattenuti obbligatoriamente, nei centri di identificazione e di permanenza temporanea, mentre prevede la procedura ordinaria, per i richiedenti asilo trattenuti facoltativamente, nei centri di identificazione.
Quando la richiesta di asilo è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione della richesta al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.346 e seguenti del Codice Civile relativi alla nomina del tutore legale, nonchè di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il tutore nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente Questura per la riattivazione del procedimento.In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e l'accoglienza del minore vengono garantiti dalla pubblica autorità del Comune dove si trova.
I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.
Il permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo viene rilasciato quando:
Sono istituiti sette centri di identificazione nelle provincie individuate con decreto del Ministro dell'Interno ( generalmente coincidenti con le sedi delle Commissioni territoriali); qualora ne ravvisi la necessità il Ministero dell'Interno, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti.
Dal punto di vista tecnico per la predisposizione dei centri, il Ministero dell'Interno può disporre l'acquisizione in proprietà di strutture, anche tramite locazione finanziaria, nonchè locazione di aree o edifici; può disporre la costruzione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o aree nonchè il posizionamento di padiglioni mobili e ogni altro intervento necessario alla realizzazione di strutture idonee.
Nell'ambito dei centri sono previsti idonei locali per l'attività della Commissione territoriale, per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attività ricreative, di studio e per il culto.Il Prefetto della provincia in cui è istituito il Centro può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici e privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, oppure nel settore dell'assistenza sociale.
E'garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.
E'consentita, purchè compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, dei richiedenti asilo che siano già stati identificati e che non siano trattenuti obbligatoriamente nel centro di identificazione.
Il competente funzionario prefettizio può rilasciare al richiedente asilo,(anche a quelli non identificati o trattenuti obbligatoriamente) permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, per comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego è motivato e comunicato all'interessato secondo le modalità indicate all'art.4 del Regolamento.
All'ingresso nel centro, è consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalità indicate dall'art.4 del Regolamento, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni circa il funzionamento del centro, unitamente alle indicazioni circa i tempi della procedura semplificata ed alle conseguenze in caso di allontanamento non autorizzato dal centro.
Queste informazioni possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.
Il richiedente asilo presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio Sanitario ai sensi dell'art. 35 comma3 del T.U. in base a convenzioni stipulate,ove possibile, dal Ministero dell'Interno.(tesserino S.T.P.).
Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.
I richiedenti asilo, in possesso di permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo, hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario nazionale ai sensi dell'art.34 T.U. delle leggi sull'immigrazione.
I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purchè forniti di espereinza dimostrata, maturata in Italia, per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia in cui è istituito il centro di identificazione, all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri, durante l'orario stabilito.
Il Prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tener conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
Gli enti locali ed il servizio centrale ( art.1-sexies comma4 T.U. 286/98 e succ. modificazioni) possono attivare nei centri, previa comunicazione al Prefetto che può negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione e assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonchè informazione sui programmi di rimpatrio volontario.
Non è consentito l'ingresso in Italia al fine di presentare richiesta di asilo allo straniero che: