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Procedimento relativo all'ottenimento del rilascio del nullaosta per ricongiungimento familiare

ATTENZIONE: Questo sito è aggiornato al 24 maggio 2007. E' online la nuova versione

Aggiornato al 28 febbraio 2007

Chi può chiedere il ricongiungimento per un proprio familiare?

Lo straniero che possiede la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi.

Per quali familiari può essere richiesto il ricongiungimento?

Dove va effettuata la richiesta di nullaosta per ricongiungimento familiare?

Allo Sportello unico per l'immigrazione (SUI) presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, del luogo dove dimora il richiedente tramite inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Cosa devo inviare tramite raccomandata A/R al SUI per ottenere il nullaosta per ricongiungimento familiare?

Al SUI devono essere presentati i seguenti documenti:

Tipo di procedimento Documenti da presentare
ricongiungimento familiare modulo per la domanda di nullaosta per ricongiungimento familiare o ingresso al seguito, disponibile anche presso i punti informativi decentrati
ricongiungimento familiare copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, studio o motivi religiosi
salvo i casi di rifugiati o figli minori di 14 anni al seguito di uno dei genitori attestazione dell'ufficio comunale circa la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, oppure certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio
tutti documentazione attestante la disponibilità del reddito annuo derivante da fonti lecite, dimostrabile con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata dal datore di lavoro unitamente agli allegati indicati nella stessa. Il reddito non deve essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se il ricongiungimento è per un solo familiare, al doppio se è per due o tre familiari, al triplo se per quattro o più. Per la determinazione del reddito, si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente
tutti copia delle pagine del passaporto relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza, visto di ingresso e timbri di frontiera, in corso di validità, o documento equipollente (documento di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini, lasciapassare delle Nazioni Unite o documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO) in corso di validità, del familiare
tutti la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario non deve più essere presentata allo Sportello Unico, ma direttamente alla Rappresentanza diplomatico consolare al momento della richiesta del visto d'ingresso

Cosa fa il SUI dal momento della presentazione della domanda al fine del rilascio del nullaosta o del provvedimento di diniego?

Verifica, anche tramite accertamenti presso la Questura competente, l'esistenza dei requisiti previsti e i dati anagrafici dello straniero e verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dove si ritira il nullaosta o il provvedimento di diniego per ricongiungimento familiare?

Allo Sportello unico per l'immigrazione (SUI) presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, del luogo dove dimora il richiedente.

A chi deve comunicare il SUI il rilascio allo straniero del nullaosta o del provvedimento di diniego?

Alla rappresentanza diplomatica o consolare, anche attraverso procedure telematiche, avvalendosi anche dell'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

Cosa deve fare lo straniero richiedente una volta ricevuto il nullaosta?

Deve farlo pervenire nel Paese di provenienza al familiare che si deve recare alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per chiedere il visto di ingresso per ricongiungimento, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata.

Cosa deve fare lo straniero richiedente se, trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, il nullaosta non è stato ancora rilasciato e non è stato emesso alcun provvedimento di diniego?

Deve trasmettere al familiare all'estero la copia della domanda e della documentazione contrassegnata dallo Sportello unico per ricevuta, per ottenere il visto direttamente dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Cosa deve fare il familiare all'estero una volta ricevuto il nullaosta o, trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, la copia della domanda e della documentazione contrassegnata dal SUI per ricevuta?

Recarsi alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per presentare la domanda per il rilascio del visto d'ingresso.

Dove va presentata la richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare?

Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

Cosa deve contenere la domanda per il rilascio del visto e quali documenti devono esservi allegati?

La domanda deve contenere le generalità complete del familiare che intende ricongiungersi e gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente (documento di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini, lasciapassare delle Nazioni Unite o documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO). Alla domanda devono essere allegati il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente e il nullaosta o la copia della domanda di nullaosta e dei documenti contrassegnati. Dovrà inoltre essere allegata la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario.

Quando e come viene consegnato il visto d'ingresso?

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di visto.

Vengono forniti altri documenti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari contestualmente al rilascio del visto di ingresso?

Sì, una comunicazione scritta in lingua comprensibile al richiedente il visto o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i suoi diritti e i doveri relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, nonché l'obbligo di presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso in Italia al SUI.

A chi devono comunicare le autorità diplomatiche o consolari il rilascio del visto allo straniero?

Al SUI in via telematica.

Cosa deve fare l'ospitante di chi arriva con il visto per ricongiungimento?

Ai sensi dell'art.12 del D.L. n.59 del 21 marzo 1978, convertito in Legge 18 maggio 1978 n.191, deve dare comunicazione scritta di "cessione di fabbricato" (alloggio, ospitalità o aver ceduto la proprietà di beni immobili, rustici o urbani), entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato di P.S. o, nei comuni ove non sono presenti tali strutture, al Sindaco quale autorità locale di P.S.)indicando le generalità della persona che assume la disponibiltà del bene.
La comunicazione deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante e dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Da chi e come viene consegnato allo straniero il provvedimento di diniego del rilascio del visto di ingresso?

Dalle autorità diplomatiche o consolari con provvedimento scritto e motivato, a mani proprie dell'interessato, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione, qualora non sussistano i requisiti previsti dalla suddetta procedura o quando anche risultino accertate condanne in primo grado, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. ovvero reati inerenti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione in lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo secondo le preferenze manifestate dall'interessato.

Cosa deve fare lo straniero una volta arrivato in Italia con il visto per ricongiungimento?

Il familiare, una volta arrivato in Italia con il visto per ricongiungimento o per familiare al seguito, deve:

entro 8 giorni dall'ingresso in Italia provvedere a chiamare il numero telefonico 055 2783740 oppure 055 2783662 (tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 11.00), per prendere l´appuntamento presso lo stesso Sportello Unico per l'Immigrazione posto in Firenze, via A.Giacomini n.8, per la richiesta del permesso di soggiorno per famiglia.

Ricevuto l'appuntamento, si presenta allo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere la richiesta del permesso di soggiorno allegando:

Effettuati i suddetti adempimenti:

 

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